(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 17 del
                           28 aprile 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.

   1.  Al comma 1 dell'art. 81 della legge regionale 30 gennaio 2008,
n.1,  le  parole  «personale  precario dipendente non dirigente» sono
sostituite   dalle   seguenti  «personale  precario  dipendente,  con
esclusione dei dirigenti di strutture complesse».
   2.  Al  comma  2  dell'art.  81 della legge regionale n. 1/2008 le
parole  «i  titolari,  da almeno tre anni anche non continuativi alla
data   del   31  dicembre  2006,  di  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato,»  sono  sostituite  dalle seguenti «coloro che alla data
del  31 dicembre 2006 risultano aver prestato servizio per almeno tre
anni,  anche  non  continuativi,  con  contratti  di  lavoro  a tempo
determinato».
   3.  I termini di cui al comma 6 dell'art. 81 della legge regionale
n.1/2008 decorrono dalla data di approvazione della presente legge.
   4.  Le  disposizioni  di  cui all'art. 81 della legge regionale n.
1/2008 e quelle di cui alla presente legge di integrazione e modifica
si  applicano  anche  nei  confronti  del personale dirigenziale e di
comparto   che  svolge  in  via  esclusiva  attivita'  di  assistenza
sanitaria  in forza di contratti a tempo determinato stipulati con le
Aziende ospedaliere universitarie - AOU - della Campania.