(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 17 del 28 aprile 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Al comma 1 dell'art. 81 della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1, le parole «personale precario dipendente non dirigente» sono sostituite dalle seguenti «personale precario dipendente, con esclusione dei dirigenti di strutture complesse». 2. Al comma 2 dell'art. 81 della legge regionale n. 1/2008 le parole «i titolari, da almeno tre anni anche non continuativi alla data del 31 dicembre 2006, di contratti di lavoro a tempo determinato,» sono sostituite dalle seguenti «coloro che alla data del 31 dicembre 2006 risultano aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, con contratti di lavoro a tempo determinato». 3. I termini di cui al comma 6 dell'art. 81 della legge regionale n.1/2008 decorrono dalla data di approvazione della presente legge. 4. Le disposizioni di cui all'art. 81 della legge regionale n. 1/2008 e quelle di cui alla presente legge di integrazione e modifica si applicano anche nei confronti del personale dirigenziale e di comparto che svolge in via esclusiva attivita' di assistenza sanitaria in forza di contratti a tempo determinato stipulati con le Aziende ospedaliere universitarie - AOU - della Campania.